STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
HATHA YOGA STUDIO ”
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Aggiornamento 19/12/2023 secondo disposizioni del D. Lgs.36/21
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Art. 1 — COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. ii., un’associazione sportiva dilettantistica (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 denominata “HATHA YOGA STUDIO A.S.D.” con codice fiscale 95022060222.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art. 2 — SEDE
L’associazione ha sede in Frazione Vigo Lomaso, Comano terme 48 A. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 3 — DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 5 — CARATTERE E SCOPI
L’associazione ha carattere libero, volontario, apolitico e non ha finalità di lucro ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 36/21. L’Associazione, costituita ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Potrà dare agli associati servizi ed utilità varie in diretta attuazione degli scopi sociali che verranno fornite al costo o con un margine di utile necessario a coprire altri costi sociali. L’associazione ha per scopo:
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Lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – di discipline quali la ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, anche attraverso il metodo yoga, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento in tali attività;
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La stipula di un contratto per concessione in uso e gestione di una sede atta ad ospitare le attività di cui sopra;
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Operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il conseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale, in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
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L’associazione potrà, inoltre, affiliarsi alle varie Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, di cui costituiranno parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
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attività ricreative, culturali, religiose, ivi compresa l’organizzazione di corsi per attività diverse da quelle sportive;
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attività di sponsorizzazione, pubblicità, merchandising, gestione di posti di ristoro;
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la gestione di impianti sportivi;
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la gestione di centri benessere o fisioterapici;
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l’organizzazione di colonie e centri estivi anche non sportivi;
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l’organizzazione e la tenuta di corsi in discipline sportive “non riconosciute”;
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la vendita di articoli sportivi;
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l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
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Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
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Svolgere in via secondaria qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative.
L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell’Associazione sportiva.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.
Art. 6 — SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Chi intende esserne ammesso come socio dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione, oltre a versare la quota associativa, ove prevista.
Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di socio dà diritto:
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A partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
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A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina delle cariche sociali nell’Associazione;
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di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
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di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
I soci sono tenuti:
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All’osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
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A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
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Al pagamento del contributo associativo, ove previsto;
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Il recesso da socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:
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Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
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Che si renda moroso nel versamento del contributo annuale, ove previsto;
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Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
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Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dalla ricezione del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal consiglio direttivo.
Art. 7 — ORGANI
Gli organi dell'associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’e1ettorato attivo e passivo, con l’unico vincolo della maggiore età.
Art. 8 — ASSEMBLEA
L’assemblea degli associati, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione. La convocazione delle assemblee (ordinaria e straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell’associazione o pubblicazione sul sito dell’Associazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, servizi di messaggistica telematica, avviso pubblicato sul sito istituzionale o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l’ora della convocazione in prima e seconda istanza e l’ordine del giorno dei lavori. Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie — hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo e i genitori dei soci minorenni. In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea — ordinaria e straordinaria — è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Ciascun socio potrà rappresentare un solo altro socio purché munito di regolare delega scritta. I genitori rappresentano, congiuntamente, il figlio minorenne.
Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto. I genitori dei soci minorenni hanno un voto da esercitare congiuntamente. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e della relazione sull'attività svolta; per l’approvazione del bilancio preventivo per il futuro esercizio e della relazione programmata per il futuro. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. L’assemblea ordinaria, inoltre:
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provvede all’elezione del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e il Vice Presidente;
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delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
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approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
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delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria almeno la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Art. 9 — CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo tre fino a un massimo di cinque membri. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci dell’associazione, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, ove previste, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta alternativamente mediante avviso, posta elettronica, servizi di messaggistica telematica, fax, spediti a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e che giunga loro almeno due giorni prima dell’adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti,
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
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la gestione della associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
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il conferimento e la revoca delle procure;
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l’ammissione alla associazione di nuovi aderenti e la loro esclusione;
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la delibera sull’importo delle quote di iscrizione e delle quote annue di associazione, ove previste;
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la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo;
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- la redazione del regolamento interno dell'associazione;
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la determinazione degli eventuali corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e delle relative modalità di pagamento;
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la revisione, all’inizio di ogni anno sociale, degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
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la delibera su1l’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
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l’adozione di tutti gli eventuali provvedimenti disciplinati verso i soci che si dovessero rendere necessari. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Art. 10 - PRESIDENTE
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. Il Presidente in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 11 — VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 12 — FINANZE E PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili, immobili e mobili registrati che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e/o giuridiche, da lasciti testamentari che sono accettati con beneficio d’inventario, da donazioni, dagli avanzi netti di gestione. Le entrate finanziarie della associazione sono costituite:
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dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione, dalle quote associative annue e da versamenti volontari dei soci;
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dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
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da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
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da contributi di privati, donazioni, eredità, lasciti testamentari;
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da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
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da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere;
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da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
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da prestazioni di servizi convenzionati;
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da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
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da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
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da altre fonti compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito –a titolo esemplificativo ma non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra associazione e/o ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Art. 13 — ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia il 1/1 e termina il 31/12 di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo, da approvarsi entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio sociale. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è predisposto dal Presidente e redatto dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all’approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Art. 14 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
Art. 15 — RINVIO
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 ss.mm.ii. e gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e, in subordine, le altre norme dettate per gli Enti non commerciali e associazioni non riconosciute. .



